STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) E’ costituita la società sportiva dilettantistica Gruppo Amici della Montagna di Limena:      “VECCHIO SCARPONE”.

 

2) Associazione sportiva dilettantistica (di seguito denominata società sportiva) senza fini di lucro con sede a: Limena (Pd) in Via Roma n° 54a.

 

3) La società sportiva non persegue fini di lucro, promuove lo sport come strumento di maturazione personale e d’impegno sociale, aderisce dal 01.01.2014 alla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo), del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare discipline sportive e le attività sportive dello stesso proposte e organizzate. La Società Sportiva inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti della F.I.E.

 

4) I colori sociali della società sportiva sono: il bianco, il rosso e il nero.

 

5) La durata della società è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono le finalità e i principi, accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.

 

6) L’ammissione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo e non è ammessa l’appartenenza associativa a tempo determinato, fatte salve le normative sul vincolo sportivo. La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio regionale dei Probiviri e, in ultima istanza, al Collegio nazionale dei Probiviri della F.I.E.

 

7) Gli organi della Società sportiva sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo.

 

8) La vita della Società sportiva è regolata dall’Assemblea dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l’elezione o riconferma delle cariche sociali; l’assemblea, inoltre, può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

 

9) L’assemblea si riunisce in forma straordinaria per le modifiche allo statuto, la deliberazione relativa al mancato rinnovo dell’affiliazione alla F.I.E. e lo scioglimento della Società Sportiva. L’assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

 

10) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche mediante consultazione scritta col consenso espresso dai soci per iscritto sulle singole delibere. Intervengono alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali; possono votare e candidarsi alle cariche sociali i soci maggiorenni. Non sono ammesse deleghe.

 

11) Il Presidente è eletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale della società sportiva. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

 

 

12) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno 4 Consiglieri componenti, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci.

 

13) Con la lista dei Consiglieri deve essere presentato il cognome del candidato Presidente.

 

14) Ciascun socio ha diritto di votare un candidato alla carica di presidente.

 

15) E’ proclamato presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti della lista votata.

 

16) In occasione della prima riunione il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti, il segretario, l’amministratore e il revisore dei conti.

 

17) Il patrimonio della Società Sportiva è costituito dalle quote d’iscrizione, dai corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali, da contributi di enti pubblici e privati, da liberalità e da eventuali beni mobili e immobili di proprietà della società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno sociale e coincide con l’anno sportivo della F.I.E. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’anno associativo.

 

18) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento di fini istituzionali.

 

19) In caso di scioglimento della Società Sportiva, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell’art. 90 della Legge 282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

 

20) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Link al sito della F.I.E. sulla pagina assicurazione: www.fieitalia.com